L’interesse dei consumatori e gli aggiornamenti normativi rispetto ai temi della tracciabilità, della sostenibilità e della qualità del cibo sono due elementi che si alimentano l’un l’altro e che hanno contribuito ad aumentare l’attenzione nei confronti dell’etichettatura alimentare.
In questo articolo vi parleremo nello specifico di quello che è importante sapere su:
- etichette miele
- etichette marmellata
Etichette miele
È il Regolamento UE 1169/2011 il riferimento normativo comunitario sulle etichette alimentari. Oltre all’obiettivo di condividere con i consumatori le informazioni che permettono scelte di acquisto più consapevoli, le etichette per il miele supportano i brand nel comunicare il valore e la qualità dei prodotti per differenziarli dagli altri prodotti.
Etichette miele: informazioni obbligatorie
Iniziamo dalle informazioni che devono comparire obbligatoriamente nel medesimo campo visivo: denominazione di vendita e quantità netta.
Per quanto riguarda la denominazione di vendita minima, la normativa prevede le seguenti diciture:
- “miele”
- “miele in favo”
- “miele con pezzi di favo”
- “miele filtrato”
A eccezione del miele filtrato, la denominazione minima può essere ampliata con:
- alcune qualità specifiche come DOP, IGP o l’apicoltura biologica;
- l’origine botanica (ad esempio: miele millefiori, di melata, unifloreale, di bosco);
- l’origine geografica, prevista solo per il miele proveniente da zone specifiche
Tra le denominazioni facoltative troviamo:
- “miele di fiori”
- “miele di nettare”
- “miele di melata”
- “miele torchiato”
- “miele centrifugato”
- “miele scolato”
Per quanto riguarda la quantità netta, la normativa fa riferimento al peso netto, da esprimere in grammi o kilogrammi e prevede che il carattere abbia un’altezza minima a seconda del peso.
Il miele non prevede una data di scadenza bensì un termine minimo di conservazione (TMC) che indica il periodo di tempo entro il quale – in corrette condizioni di conservazione – il prodotto mantiene integre le sue proprietà.
Se il TMC è di 18 mesi va indicato con mese ed anno, con dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il giorno/mese/anno” oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine (ad esempio) agosto 2024”; se invece è di 24 mesi può essere indicato con l’anno, con dicitura “da consumarsi preferibilmente entro fine (ad esempio) 2024”.
Nel primo caso il termine minimo di conservazione può sostituire il lotto, l’elemento obbligatorio che identifica il prodotto e prevede un codice alfanumerico preceduto dalla lettera “L”, senza punti o altri caratteri.
Altra informazione obbligatoria è quella del nome (o della ragione sociale) dell’operatore o dell’importatore responsabile e il relativo indirizzo. In questo caso i termini della comunicazione possono essere “Prodotto da [nome]”, “Confezionato da [nome]” o “Prodotto e confezionato da [nome]”.
Infine, sull’etichetta è obbligatorio indicare il Paese o i Paesi di origine in cui è stato raccolto il miele. La dicitura “Miele italiano” può sostituire quella di “Paese di origine: Italia”.
Nel caso di miele venduto al dettaglio è consigliato che la confezione riporti un sigillo di garanzia che certifichi al consumatore l’integrità del prodotto.
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